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Corte dei Conti, sez. contr. Lazio, del. 14/2021 – Debiti fuori bilancio


Il Sindaco di un comune ha chiesto alla Corte se i debiti originati da sentenze e, in generale, dai provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti di una società in house strumentale, totalmente partecipata dall’Ente locale, possano costituire oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio (ex art. 194, d.lgs. 267/2000) e in caso di utilità e arricchimento dell’Ente (anche in ragione del fatto che la società in house svolge funzioni di SA e le opere accedono esclusivamente al patrimonio dell’Ente), si possa procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per i relativi interessi e rivalutazione monetaria, in quanto oneri da considerarsi a tutti gli effetti “accessori”.

La Corte dei Conti, sez. contr. del Lazio, con la deliberazione n. 14 depositata il 23 febbraio 2021, ha  ricordato preliminarmente che il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali.

L’art. 194 del d.lgs. 267/2000 disciplina una serie di ipotesi tassative, in quanto derogatorie rispetto all’ordinario procedimento di spesa e, come tali, non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti (cfr., Sezione regionale controllo Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR), in cui è possibile procedere al riconoscimento del debito, riportando l’obbligazione nel novero degli strumenti di gestione del bilancio dell’ente.

La scelta della p.a. di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. In primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità.

Costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti, la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio.

Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi.

I magistrati contabili hanno ricordato inoltre che il soccorso finanziario da parte di un ente locale nei confronti di una società partecipata in liquidazione, “appare affidata unicamente alla sussistenza in concreto di un fondamento motivazionale particolarmente solido ed idoneo a dimostrare in modo obiettivo la necessità dell’operazione per il miglior conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata”.

Si tratta di una dimostrazione che, pur non impossibile, è stata riconosciuta come valida in sede di controllo, ai fini di garantire la legittimità dei disposti finanziamenti di sostegno, in casi del tutto specifici (ad esempio, se trattasi di finanziamenti finalizzati al necessario recupero al patrimonio comunale di beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società).

Un intervento del Comune volto ad assumere debiti della partecipata in liquidazione dovrà essere supportato da una congrua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni di razionalità, convenienza economica e sostenibilità finanziaria che lo possano eventualmente ed esaustivamente giustificare.

Leggi la deliberazione

CC 14-2021 Lazio


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