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D.l. 44/2021: Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1 aprile 2021, il d.l. n. 44 del 1 aprile 2021 concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Di seguito le novità di maggiore rilievo:

Art. 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le p.a. (ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), prevedono, anche in deroga alla disciplina del d.p.r. 487/1994, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

  1. nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
  2. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  3. una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

La disposizione in commento consente anche alle p.a., nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, di poter prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e ove necessario anche la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Fino al permanere dello stato di emergenza per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021, qualora non sia stata svolta alcuna prova, le p.a. potranno prevedere l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali.

Le amministrazioni potranno anche prevedere la fase di valutazione dei titoli come sopra indicato, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti o riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Per le procedure concorsuali che saranno bandite dopo il 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, sarà possibile prevedere l’espletamento di una sola prova scritta, senza effettuare la prova orale, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione alla lett. a).

Per le assunzioni a tempo determinato di esperti nelle politiche di coesione (ex art. 1, comma 179 legge 178/2020), provvederà il Dipartimento della Funzione pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

Per ciascuna sottocommissione deve essere nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

Il comma 9 della disposizione in commento ha previsto inoltre che dal 3 maggio 2021 sarà consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi.


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