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Veneto, del. 131/2021 – Compensi agli avvocati interni in assenza di stanziamenti nel 2013


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corresponsione dei pregressi compensi agli avvocati interni dell’ente ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 8, del d.l. 90/2014, articolato nei seguenti molteplici quesiti:

  1. se siano liquidabili i compensi agli avvocati interni nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, disposta con sentenze depositate prima dell’entrata in vigore del citato d.l.;
  2. se tali compensi siano liquidabili anche in assenza di una disciplina regolamentare interna, atteso che il relativo Regolamento è stato approvato solo nel 2014 in applicazione del d. l. n. 90/2014;
  3. nel caso in cui non sia stata stanziata alcuna cifra nell’anno 2013, se possa essere valorizzato, per la determinazione del parametro di riferimento, il criterio delle somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nell’anno 2013 e al grado di probabilità dell’esito della vertenza (paragrafo 5.2. lett. a) – spese di personale – del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”);
  4. premesso quanto previsto dall’art. 2498 c.c., se il termine prescrizionale da applicare ai compensi in trattazione, sia quello quinquennale o quello ordinario decennale;
  5. se la prescrizione decorra dalla dichiarazione di soccombenza disposta dal giudice con il proprio provvedimento o dall’emanazione della sentenza che dispone l’integrale compensazione delle spese, oppure se decorra dall’approvazione del regolamento comunale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 131/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio 2021, hanno dichiarato la richiesta di parere ammissibile dal punto di vista oggettivo limitatamente al quesito n. 3, in quanto gli altri non presentano attinenza con la materia della contabilità pubblica e sono suscettibili di creare interferenze con l’ambito di cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro in esame.

Ricordato che l’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014 prevede che “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”, la Corte ha ribadito in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Sardegna, del. n. 118/2016, sez. contr. Piemonte, del. n. 20/2018, sez. contr. Liguria, del. n. 82/2015, sez. contr. Puglia, del. n. 49/201), che l’assenza dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame.

Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, i magistrati contabili del Veneto evidenziano che, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili.

Ciò premesso, secondo la deliberazione in commento, è possibile per l’ente valorizzare, nel caso in cui non sia stato effettuato alcuno stanziamento in relazione ai compensi in esame nell’anno 2013, il criterio delle somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nell’anno 2013 e al grado di probabilità dell’esito della vertenza. Inoltre, trattandosi di esercizio finanziario per il quale è disponibile il consuntivo delle spese sostenute, potrà alternativamente farsi riferimento ai compensi effettivamente corrisposti nel 2013, anche su capitoli di spesa non specificamente dedicati a tale fattispecie, in relazione a pronunce nelle quali sia stata disposta la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014.

 

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CC 131-2021 Veneto


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