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Lombardia, del. 86/2021 – Inclusione fondazioni ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica”


Un sindaco ha chiesto un parere relativo alle disposizioni di cui all’articolo 11-ter del d.lgs. 118/2011 e all’allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4, con particolare riferimento al mantenimento o meno di una fondazione di diritto privato, ex IPAB, nel “gruppo amministrazione pubblica”, tenuto conto che il comune non esercita alcuna forma di controllo sulle attività della stessa, né ha alcun obbligo di ripianare debiti o perdite derivanti dall’attività esercitata e che lo statuto della fondazione prevede che il sindaco nomini (ma non revochi) 5 su 8 componenti del Consiglio di indirizzo.

 

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 86/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio 2021, hanno concentrato la loro attenzione sulle previsioni degli artt. 11-bis e seguenti del citato decreto 118/2011 e dell’allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4, che disciplinano i presupposti di individuazione del gruppo “amministrazione pubblica” e quelli, non necessariamente coincidenti, per l’inclusione dei rispettivi bilanci in quello consolidato.

 

La Corte, segnalando che il D.M. 11 agosto 2017 ha modificato il suddetto principio contabile applicato e le fondazioni sono state esplicitamente incluse nel perimetro del bilancio consolidato degli enti territoriali nell’ambito degli “enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo”, sottolinea altresì che al fine di verificare se una fondazione rientri o meno nel gruppo “amministrazione pubblica”, del quale fanno parte le società controllate e partecipate, gli organismi privi di personalità giuridica, nonché gli “enti strumentali controllati” e gli “enti strumentali partecipati”, occorre far riferimento alle definizioni di questi ultimi, contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 11-ter del d.lgs. 118/2021, e richiamate anche dal paragrafo 2 del citato principio contabile:

  • ai fini della qualificazione dell’ente strumentale come “controllato”, il comma 1 del predetto articolo richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  1.  possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente/azienda;
  2.  potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione  ed alla programmazione dell’attività di un ente/azienda;
  3.  maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente/azienda;
  4.  obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  5.  influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie;
  • ai sensi del comma 2, si definisce ente strumentale “partecipato” da una regione o da un ente locale, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

 

Secondo i magistrati contabili della Lombardia, che rinviano espressamente a proprie precedenti deliberazioni (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 22/2020 e 35/2020), le fondazioni ex IPAB sono caratterizzate da una specificità del quadro normativo: ai sensi dell’articolo 11-sexies del d.l. 135/2018, coordinato con la l. 12/2019 di conversione, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.”

 

Per il caso di specie, la Corte ribadisce infine, che al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica”, è rimandato all’ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.

 

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CC 86-2021 Lombardia


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