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Lombardia, del. 85/2021 – Facoltà assunzionale dell’ente locale “virtuoso”


Un sindaco ha presentato una richiesta di parere avente ad oggetto la determinazione delle capacità assunzionali dell’ente locale nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, con particolare riferimento al comune che si collochi al di sotto del valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti fissato dall’art. 4 del D.M. attuativo 17 marzo 2020 (c.d. “ente virtuoso”). In particolare l’ente chiede se allo spazio assunzionale del 2021 vada sottratto l’importo per le assunzioni già effettuate nell’anno precedente in vigenza del nuovo regime assunzionale, e se le cessazioni di personale avvenute in corso d’anno possano essere sostituite immediatamente, nell’assunto che ciò non avrebbe impatto sul bilancio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 85/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 maggio 2021, hanno sottolineato preliminarmente (richiamando precedenti deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, tra le numerose Corte conti, sez. contr. Emilia Romagna, del. 32/2020 e sez. contr. Veneto del. 15/2021) come le disposizioni dell’art. 33 del d.l. 34/2019 hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del c.d. turn over.

In base a tali disposizioni, i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un “valore soglia”, definito come “percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione”, che è stato individuato, per ciascuna fascia demografica, dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020. Per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (c.d. enti “virtuosi”) il D.M. ha poi specificato all’art. 5, che sino al 31 dicembre 2024, l’eventuale raggiungimento del valore soglia è possibile secondo incrementi annuali della spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore alle percentuali, via via crescenti per ciascun anno e differenziate per ciascuna fascia demografica, indicate dalla Tabella 2, che rappresentano valori incrementali, comprensivi cioè dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti.

Ciò consente, ad avviso della Corte, di dare risposta al primo dei due quesiti, relativo all’incidenza delle assunzioni di personale effettuate nel periodo 20 aprile 2020 (data di decorrenza del nuovo regime delle assunzioni per i comuni) – 31 dicembre 2020 sulla capacità di spesa del 2021: fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del D.M.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità precedenti.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili della Lombardia ribadiscono che le nuove regole introdotte dal d.l. 34/2019 e dal D.M. attuativo, nel superare la logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e che, in tale contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra richiamate. L’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire, pertanto, autonoma rilevanza.

 

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CC 85-2021 Lombardia


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