Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. 15/2021 – Capacità assunzionale dell’ente locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità o meno, per un ente, il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, tra spese del personale (come dall’ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità), sia una percentuale intermedia tra i due valori soglia previsti dal relativo d.m. 17 marzo 2020, di utilizzare il turn over o la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti. Il Sindaco ha evidenziato altresì come la norma condurrebbe, di fatto, ad una disparità di trattamento tra gli enti locali, in quanto un ente collocato, in base al predetto rapporto spesa del personale/entrate correnti, nella fascia intermedia non potrebbe assumere, diversamente da quegli enti che in virtù di un peggiore rapporto spesa del personale/entrate correnti si collocano nell’ultima fascia.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 15/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 gennaio 2021, hanno precisato che l’art. 33, comma del d.l. 34/2019, ha stabilito che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate all’adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nonché ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. I magistrati contabili hanno poi chiarito che a tale norma ha dato attuazione il d.m. 17 marzo 2020 che è intervenuto ad individuare le fasce demografiche ed i relativi valori-soglia, a determinare le percentuali di incremento annuale, stabilendo inoltre nel 20 aprile 2020 la decorrenza per l’applicazione dei nuovi limiti assunzionali ai Comuni.

Secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi recentemente da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. nn. 74/2020 e 93/2020, e sez. contr.  Emilia Romagna, del. 32/2020), la citata norma innova radicalmente la regola assunzionale, superando la logica del turnover, e incentrandola sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale e entrate correnti: la capacità assunzionale dei comuni si misura sulla base delle loro entrate, attraverso un meccanismo che “premia”, tra l’altro, gli enti maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate.

Pertanto, un ente collocato, in base al rapporto spesa del personale/entrate correnti, nella fascia intermedia tra i due valori soglia previsti dal d.m. 17 marzo 2020, attuativo del d.l. 34/2019, potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali, a condizione che non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato, e che l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale, in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Veneto, del. n.15 – 2021


Richiedi informazioni