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Sardegna, del. 33/2021 – Contabilizzazione di maggiori spese rispetto a quelle impegnate


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere sulla corretta modalità di contabilizzazione della maggiore imposta dovuta in conseguenza dell’errata applicazione dell’aliquota Iva, agevolata in luogo di quella ordinaria, da parte di un fornitore, chiedendo in particolare se tale conguaglio dell’imposta debba essere considerato alla stregua di una passività pregressa o debba essere inteso quale debito fuori bilancio, per il quale sia necessario il riconoscimento ai sensi dall’art. 194 del TUEL.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 33/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 maggio 2021, hanno sinteticamente puntualizzato la distinzione tra il concetto di passività pregressa e debito fuori bilancio.

Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti nel rispetto delle regole contabili ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza, per taluni fatti imprevedibili che sfuggono sia alla volontà che all’autorità del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente. Le stesse, pertanto, possono trovare copertura nel bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto risalenti nel tempo, si sono manifestati in corso di esercizio.

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art. 194 del TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento, da parte dell’organo consiliare, e successivo pagamento.

Per quanto sopra, secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 82/2015), i maggiori oneri fiscali cui il comune deve far fronte a seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate devono essere considerati passività pregresse, giacché non sono stati causati dall’assenza dell’impegno di spesa, ma da fattori estrinseci e, in larga parte, imprevedibili in quanto derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata.

In conclusione, alle maggiori somme dovute l’ente potrà far fronte con l’ordinaria procedura di spesa (art. 191 del TUEL) eventualmente ricorrendo alle opportune variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie.

 

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CC 33-2021 Sardegna


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