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Lombardia, deliberazione n. 82 – Contabilizzazione conguagli energia elettrica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione delle spese per la fornitura di energia elettrica per le quali è stato assunto regolare impegno di spesa seppur in modo insufficiente rispetto alle spese effettivamente sostenute in seguito alla ricezione delle fatture.

In particolare l’ente ha chiesto se in questo caso sia applicabile la procedura per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ovvero la maggiore spesa sia qualificabile quale “passività pregressa”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 82/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno chiarito che in presenza di regolare impegno, risultante poi insufficiente, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (articolo 191 del Tuel), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (articolo 193 del Tuel).

 


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