Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito alla natura della spesa per gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici), chiedendo specificatamente se tali incentivi rientrano nella spesa di personale da considerare per determinare la capacità assunzionale dell’ente, basata, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 del d.l. 34/2019 (come modificato dal comma 853, art. 1 l. 160/2019), sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 73/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio 2021, ritengono che la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell’art. 113 del codice degli appalti (inserito ad opera dell’art. 1, comma 526 della l. 205/2017) e richiamano a tal fine espressamente quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 6/2018/QMIG: “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.”
In conclusione, secondo la deliberazione in commento, al quesito oggetto del parere si deve dare risposta negativa: le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.
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