Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. 12/2021- Incremento dell’indennità di funzione dei “piccoli Comuni”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità o meno di sommare il contributo annuale statale, previsto a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, a quanto già stanziato dal Comune in bilancio per tale indennità, così da raggiungere l’importo minimo, ridotto rispetto all’importo massimo stabilito dal d.m. 23 luglio 2020, che l’Ente erogherebbe al Sindaco come nuova indennità di carica.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 12/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 gennaio 2021, hanno precisato, attraverso un excursus normativo delle disposizioni intervenute in materia, quanto segue:

  • l’art. 57-quater, comma 1, d.l. 124/2019, con il quale è stato inserito, all’interno dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), il comma 8 bis, ha consentito l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, fino all’85% della misura spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • l’incremento di cui sopra, per la formulazione stessa della citata norma, non opera ex lege, ma presuppone un apposito atto deliberativo da parte dell’Ente;
  • l’art. 1 del d.m. 23 luglio 2020 ha stabilito che la decorrenza del predetto incremento sia dal 1° gennaio 2020 nel rispetto sempre della copertura finanziaria della predetta spesa;
  • in merito al contributo statale, l’art. 2, comma 1 del d.m. 23 luglio 2020 ha previsto “a titolo di concorso” il contributo annuo a favore di ciascuno di comuni delle regioni a statuto ordinario alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione.

Pertanto, secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi recentemente da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 67/2020 e 129/2020), pur essendo riconosciuta all’Ente ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, ovviamente entro il limite di legge e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, l’incremento dell’indennità in oggetto non può essere basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Piemonte del. 12/2021


Richiedi informazioni