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Gare: l’offerente deve dare prova concreta della disponibilità dei requisiti di esecuzione richiesti dalla SA


Quando la SA richieda in gara la dimostrazione del possesso di uno o più “requisiti di esecuzione”, l’offerente, che ne sia sprovvisto al momento della presentazione dell’offerta, attesti la disponibilità concreta o prova seria di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto o, meglio, al momento della stipula del contratto. Solo così l’offerta può stimarsi realmente seria e attendibile.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 8159 depositata il 28 dicembre 2020, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che si era vista annullare l’aggiudicazione da parte del Tar a favore della seconda classificata.

Nel caso di specie, una Provincia aveva indetto una gara per la concessione del servizio di ripristino post sinistri (delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale) per un importo a base di gara pari a € 32.500,00, per il periodo di due anni con opzione di proroga di sei mesi, da aggiudicarsi mediante procedura di gara ristretta.

La SA aveva indicato, tra i “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, la “Presenza di ulteriori unità operanti nel territorio provinciale e già attive”.

La ricorrente aveva chiarato nell’offerta tecnica che avrebbe provveduto a disporre dei Centri Logistici necessari all’esecuzione del servizio, fornendo la possibilità di vedere operare più strutture contemporaneamente. La stessa aveva anche indicato di poter disporre in vari punti delle strutture operanti, allegando la stampa di una pagina web di Google Earth con sei punti contrassegnati.

La commissione giudicatrice aveva valutato tale offerta idonea e aveva attribuito un punteggio tale da collocare l’intera offerta, complessivamente, nella prima posizione della graduatoria.

La Sa aveva quindi adottato una determina di aggiudicazione del servizio alla ricorrente.

Tale atto era stato impugnato di fronte al Tar dalla seconda classificata, che aveva lamentato:

  • l’illegittima ammissione della prima classificata non avendo dichiarato il precedente provvedimento di risoluzione per inadempimento subito da altra SA, per violazione dell’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per mancata indicazione della consorziata che avrebbe eseguito il servizio;
  • l’errata valutazione della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente in relazione criterio di valutazione relativo al requisito dell’esecuzione inerente la dichiarazione di aver disponibili sei sedi operative, in quanto tale dichiarazione sarebbe stata non veritiera, poiché tali sedi erano indisponibili o non erano affatto esistenti.

Il Tar aveva accolto il ricorso presentato dalla seconda classificata, ritenendo che i contratti depositati in giudizio dall’aggiudicataria attestassero la mancata disponibilità delle sei sedi operative offerte in sede di gara. Non poteva ritenersi sufficiente, per come erano stati scritti i criteri e i requisiti di esecuzione dalla SA negli atti di gara, “la sola materiale esistenza di tali sedi e non la disponibilità di esse già al momento dell’offerta da parte della partecipante”. I giudici amministrativi di primo grado avevano anche chiarito che “il controllo della veridicità delle dichiarazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi corrisponde anche all’interesse di tutte le partecipanti a che la gara venga aggiudicata in modo imparziale e corrispondente ai requisiti veramente posseduti dai vari concorrenti, oltre a quello dell’Amministrazione di non costituire rapporti contrattuali con chi non dimostra di essere già in grado di eseguirli come promesso secondo i criteri indicati nella lex specialis”.

Il Tar quindi aveva annullato l’aggiudicazione disposta a favore della prima classificata e aveva riconosciuto come legittima la richiesta della seconda classificata all’aggiudicazione con conseguente subentro nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. per la parte che ancora rimaneva da eseguire.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla prima classificata e dalla SA.


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