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Gare: l’offerente deve dare prova concreta della disponibilità dei requisiti di esecuzione richiesti dalla SA


Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha preliminarmente ricordato che distinguere, tra le varie condizioni alle quali i concorrenti si impegnano ad eseguire le loro prestazioni, alcune qualificabili come “requisiti di esecuzione” (da tener distinte dai “requisiti di partecipazione”) non è agevole, in quanto si tratta di elementi caratterizzanti l’offerta presentata.

La riprova è che normalmente tali condizioni (o requisiti di esecuzione) sono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Si è formato da tempo un orientamento maggioritario nella giurisprudenza amministrativa secondo cui per “requisiti di esecuzione” devono intendersi i mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla SA e la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta (come al contrario avviene per i “requisiti di partecipazione”), ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto (si veda, tra gli altri, Cons. Stato, sez. V, sent. 5734/2020; Cons. Stato, sez. V, sent. 5740/2020; Cons. Stato, sez. V, sent. 1071/2020).

I giudici amministrativi hanno quindi chiarito che quando anche sia possibile qualificare un dato elemento dell’offerta come “requisito di esecuzione”, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto. Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria e attendibile. In caso contrario, altrimenti, ciascun operatore potrebbe dichiarare la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, costringendo la SA a revocare l’aggiudicazione.

In tal senso, ad esempio, vi sono numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa in materia di affidamento del servizio di refezione scolastica, con riguardo al c.d. centro cottura, ma con riflessione di carattere generale, che non può essere condivisa la tesi per cui “la stazione appaltante possa aggiudicare il servizio e giungere alla fase di stipulazione del contratto con la sola dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro cottura, perché sarebbe sottratta all’ordinaria fase di valutazione dell’offerta la verifica di un elemento essenziale della stessa, con ingiustificata compressione della par condicio tra i concorrenti” (si veda, tra gli altri, Cons. Stato, sez. V, 2190/2019).

Parte della giurisprudenza amministrativa richiede al concorrente un “vincolante impegno dichiarativo” (si veda, Cons. Stato, sez. V, sent. 2090/2020; Cons. Stato, sez. V, sent. 5806/2019; Cons. Stato, sez. V, sent. 5308/2019).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, dichiarando che la sentenza del Tar merita piena condivisione, in quanto la ricorrente non aveva fornito, al momento della presentazione dell’offerta, alcun elemento che consentisse di ritener provata la disponibilità delle sedi operative dichiarate, tale non potendosi certamente ritenere la stampa della pagina internet di Google Earth con puntini contrassegnanti il posizionamento delle sedi operative e i contratti depositati in giudizio fornivano prova del fatto che la stessa avesse acquisito la disponibilità delle sedi solamente dopo aver presentato l’offerta.

Leggi la Sentenza

CC Sez. Giuris. Consiglio di Stato sentenza n. 8159-20


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