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DPCM 3 dicembre 2020: nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19


– sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si potranno svolgere  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;

nelle pubbliche amministrazioni, le riunioni  si  dovranno svolgere  in  modalità a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni; 

– è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità a distanza;

– l’accesso ai luoghi di culto potrà avvenire solo laddove siano evitati assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;

– rimangono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell’emergenza epidemica;

– in ordine alle attività professionali è raccomandato che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità  a distanza;

2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

– rimangono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  potranno  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di tali competizioni.

A partire dal 7 gennaio 2021,  gli  impianti  saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico, rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere, assembramenti;

– le attività delle  strutture  ricettive  potranno essere  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.

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DPCM 3 dicembre 2020


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