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DPCM 3 dicembre 2020: nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19


E’ stato pubblicato in G.U. n. 301/2020, il DPCM del 3 dicembre 2020 concernente  le “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Il decreto resterà in  vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Tra le principali misure, è stato disposto che:

– è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché è obbligatorio indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  nel rispetto dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilità;

– è obbligatorio mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo,  nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7,00  del  1°  gennaio 2021 sono  consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative, da situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute;

– è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte  della  giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze  lavorative,  di studio, per motivi di salute, per  situazioni  di  necessità o  per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

– è obbligatorio nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti;

– è  consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  nel rispetto  del  divieto   di assembramento  nonché  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è altresì consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

– sono  sospese  le  attività  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all’aria  aperta,  con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

– è consentito svolgere attività sportiva o attività  motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attività  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;


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