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Misure anti- contagio per Regioni, scenario 4: il DPCM 3 novembre


In G.U. n. 275/2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, il quale ha stabilito all’art. 3 che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati  epidemiologici   nonché sulla base  dei  dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della salute 30 aprile 2020, sono state individuate le Regioni che si collocano in  uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio  “alto” di cui al documento   di “Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno invernale“.

Nelle  Regioni ad alto rischio, scenario di tipo 4, sono applicate le seguenti misure di contenimento, in aggiunta alle misure previste dall’art. 3 del decreto in commento:

a) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9,  lettere f) e g), ovvero attività di palestre, piscine e centri benessere e natatori e termali nonché le competizioni sportive di interesse nazionale, anche svolte nei centri sportivi all’aperto,  sono  sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni  organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria  in prossimità della propria abitazione purché  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  è altresì   consentito   lo   svolgimento   di   attività   sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f) fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell’infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di primo grado,  le  attività scolastiche  e  didattiche  si  svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la  possibilità di svolgere attività  in presenza qualora  sia  necessario  l’uso  di laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l’effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è  sospesa  la  frequenza  delle   attività   formative   e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta  formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento di tali attività a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente  individuate dalle Università, potranno  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalità in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle linee guida del Ministero dell’università e della  ricerca,  di  cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all’allegato  22 al presente decreto.

Le presenti disposizioni si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le  attività inerenti  servizi  alla  persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al presente decreto;


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