i) i datori di lavoro pubblici dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Con ordinanza del Ministro della salute adottata può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate.
Le misure previste dagli altri articoli del decreto in commento si applicano anche alle Regioni ad alto rischio COVID, scenario 4, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere dei presupposti sopra citati e provvederà con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà la nuova classificazione. Le ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.