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Soccorso istruttorio per dichiarazioni integrative dell’offerta economica


I giudici amministrativi hanno evidenziato che risulta fondato il motivo di ricorso in quanto l’offerta economica appare completa negli elementi essenziali poiché presenta il ribasso del 48,48% come richiesto dal bando di gara mentre le tre dichiarazioni integrative mancanti di cui al Modello C1  non aggiungono alcunchè rispetto agli  obblighi assunti da parte dell’operatore economico, inoltre  la natura e la consistenza delle predette dichiarazioni richieste nel modulo C1 avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016.

Infatti, come precisato anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, 09/04/2019 n. 2344 “Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, l’istituto del soccorso istruttorio comprende nel suo ambito operativo, oltre alle mere operazioni di formale completamento o chiarimento di cui all’art. 46 del d.lgs. 520/2016, anche le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità che non riguardi, tuttavia, l’offerta economica o tecnica in sé considerata”.

In virtù di quanto suesposto, i giudici amministrativi hanno ritenuto applicabile nel caso in esame l’istituto del soccorso istruttorio atteso che, le tre dichiarazioni integrative non rese che hanno determinato l’esclusione della ricorrente non riguardavano in senso stretto l’offerta economica. Pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento hanno annullato l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.

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TAR Sicilia n. 2290-20


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