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Soccorso istruttorio per dichiarazioni integrative dell’offerta economica


Gli operatori economici possono attivare il soccorso per le dichiarazioni integrative dell’offerta economica non previste “a pena di esclusione” dal disciplinare  di gara.

Questo il principio espresso dal TAR Sicilia, Palermo,  nella sentenza n. 2290, depositata il 10 novembre 2020.

In una procedura di gara telematica l’offerta economica  ovvero la  “busta C” doveva contenere due files: l’offerta economica e le dichiarazioni integrative. L’operatore economico aveva sottoscritto i predetti documenti ma aveva caricato due volte il file relativo all’offerta economica al ribasso, omettendo di caricare dunque quello contenente le dichiarazioni integrative richieste dal bando di gara.

La Commissione di gara aveva escluso detta offerta economica poichè non erano state presentate le dichiarazioni integrative previste nel bando di gara e contenute nel modello predisposto dalla stazione appaltante.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’operatore economico ed annullato l’esclusione, precisando che il bando di gara prevedeva la dicitura “a pena di esclusione” soltanto in caso di assenza del ribasso percentuale e del numero di giorni di riduzione per espletare i servizi oggetto di affidamento.

I giudici amministrativi hanno osservato inoltre che nel bando di gara la “busta C” ovvero l’offerta economica e temporale doveva contenere l’offerta economica e temporale predisposta secondo i modelli C1 e C2  predisposti dalla stazione appaltante ed allegati al bando di gara che nel caso di specie era stato osservato dall’operatore economico ricorrente.


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