Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di scorrere graduatorie concorsuali di altri enti, previo accordo tra le p.a., benché successivo all’espletamento del concorso per assunzioni a tempo indeterminato.
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 153/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 novembre, hanno dichiarato il parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto alla luce di quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 17/2020, i quesiti relativi allo scorrimento e comunque all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego non attengono alla materia della contabilità pubblica e pertanto sono da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo.
Pertanto, per tal motivo la richiesta di parere è inammissibile.
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