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Puglia, del. n. 100 – Utilizzo graduatorie di altri enti


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito sulle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ed in particolare per la copertura  di posizione lavorative a tempo indeterminato e parziale al 50% attingendo da una graduatoria approvata da altro ente  per l’assunzione a tempo indeterminato per un posto di qualifica e categoria professionale identici ma con rapporto di lavoro parziale al 65%.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 100/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre 2020, hanno ricordato, richiamando la delibera n. 17/2020 della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, che sui quesiti relativi allo scorrimento e all’utilizzo  delle graduatorie concorsuali ai fini assunzionali, non essendo attienenti alla materia della contabilità pubblica, sono da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, la richiesta di parere è inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto involge valutazioni di questioni non attinenti alla materia della contabilità pubblica e non involge l’interpretazione di  norme che pongono limiti e divieti preordinati alla tutela degli equilibri di bilancio ovvero in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente, quanto piuttosto la richiesta di un parere in ordine alla legittimità di una specifica scelta gestionale.

Per tali motivi la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 100-20


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