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Puglia, del. n. 93 – Incarichi dirigenziali in caso di successivo collocamento a riposo


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se sia possibile conservare un incarico dirigenziale a contratto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000 presso l’ente successivamente al collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età del soggetto a cui è stato conferito il predetto incarico, senza incorrere nel divieto imposto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, oppure se il collocamento a riposo comporti la decadenza dall’incarico precedentemente affidato al dirigente che non ha raggiunto l’anzianità massima contributiva, avendo maturato 35 anni di contribuzione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 93/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta dell’ente non è connotata da requisiti di generalità e astrattezza ma bensì è legata strettamente ad una fattispecie concreta.

Infine, la presente Sezione ha ribadito che il parere richiesto non attiene alla materia della contabilità pubblica, oggetto della funzione consultiva della magistratura contabile, in quanto vertente su aspetti previdenziali che coinvolgerebbero valutazioni di merito all’individuazione dei limiti di età pensionabile, anche in relazione agli anni di contribuzione del lavoratore e agli aspetti a ciò correlati (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. n. 66/2018).

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 93-20


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