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Piemonte, del. n. 66 – Incarico a soggetto in pensione solo se gratuito


Un sindaco ha chiesto di conferire incarichi negli organi di governo di enti e società controllate a soggetti già titolari di pensione ma che non abbiano ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 66/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 giugno, hanno ribadito che l’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza:

  • incarichi di studio e di consulenza
  • incarichi dirigenziali o direttivi
  • cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati

Il divieto non è, tuttavia, assoluto in quanto la norma ne consente l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, introduce un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo.

La norma, dunque, vieta la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza, a prescindere dalla natura, dipendente o autonoma, del lavoro svolto prima della quiescenza (sez. Puglia, del. n. 193/2014 e 204/2014).

In particolare, ai fini dell’applicazione del divieto, rileva unicamente il fatto che il destinatario dell’incarico sia già titolare di pensione, restando del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza con riferimento all’incarico che gli si vorrebbe conferire.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 66 -18


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