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Covid- 19: il nuovo DPCM 18 ottobre 2020


La lettera r) è stata modificata disponendo che, fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimarrà complementare alla didattica in presenza, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Dovrà essere promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”) e sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia.
I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado potranno essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
All’art. 1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, la lett. t), in materia di attività didattiche e curriculari universitarie, è stata modificata, prevedendo che le Università debbano predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di riorganizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative ed in ogni caso nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca di cui all’allegato 18 al DPCM 13 ottobre 2020, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti da Covid-19 di cui all’allegato 22. Le presenti disposizioni trovano applicazione per quanto compatibili anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
All’art. 1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, la lett. ee), in materia di attività dei servizi di ristorazione, è stata sostituita prevedendo che le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un numero massimo di n. 6 persone al tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo.
Resta invece sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze fino alle ore 24,00.
Le attività di ristorazione sopra riportate restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Restano altresì consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni sopra riportate.
Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
All’art. 1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, la lett. ff), in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è stata modificata prevedendo che tali attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali e negli aeroporti hanno l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
All’art. 3, comma 1 del DPCM 13 ottobre 2020, il presente DPCM in commento ha aggiunto la lettera a-bis) la quale dispone che, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è obbligatorio per gli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
Infine, il nuovo DPCM dispone che l’Allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020, in materia di linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 è stato sostituito dall’Allegato A al presente decreto in commento.

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DPCM del 18 ottobre 2020


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