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Covid- 19: il nuovo DPCM 18 ottobre 2020


E’ stato pubblicato in G.U. n. 258/2020 il DPCM del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

In materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’art. 1 del presente DPCM ha apportato una serie di modificazioni al DPCM del 13 ottobre 2020.
Si riportano di seguito le principali modifiche.

L’art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020 concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” è stato così modificato:
-è stato aggiunto il comma 2 bis, il quale dispone che nelle strade o piazze dei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
-Il comma 6 è stato così modificato:
la lettera e) è stata sostituita prevedendo che saranno consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Per tali eventi e competizioni sarà consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Le Regioni e le Province autonome potranno stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, purché nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
La lettera g) è stata riscritta disponendo che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, sarà consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e), come riscritta dal presente DPCM in commento. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto saranno consentite solo in forma individuale e non saranno consentite gare e competizioni.
Sono invece sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
La lettera n) è stata modificata prevedendo che sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
E’ stata aggiunta invece la lettera n -bis), la quale ha disposto che sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgeranno con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche invece si potranno svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che vengano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si dovranno svolgere in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.


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