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Covid-19: nuove misure per le attività di servizi, attività produttive industriali e commerciali


E’ stato pubblicato in G.U. n. 253/2020 il DPCM  del 13 settembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 14 settembre 2020.

Il DPCM in commento all’art. 2, in materia di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività di servizi, attività produttive industriali e commerciali ha disposto che le  attività  commerciali  al  dettaglio  si   svolgeranno   a condizione che venga assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  più  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni.

Le  suddette  attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) saranno  consentite  sino  alle  ore 24.00 con consumo al tavolo e sino  alle  ore  21.00  in  assenza  di consumo al  tavolo;  resterà  sempre  consentita  la  ristorazione  con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie  sia per l’attività di  confezionamento  che  di  trasporto,  nonché la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze dopo le ore  21.00  e  fermo  restando  l’obbligo  di rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.

Continueranno ad essere  consentite le  attività delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   dovranno garantire   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  delle norme anti-contagio.

Resteranno aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona saranno consentite a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida saranno adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Restano   garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonché l’attività  del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.


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