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Covid-19: nuove misure per le attività di servizi, attività produttive industriali e commerciali


Inoltre, l’art. 1 del presente DPCM in ordine alle attività professionali ha raccomandato che:

a) saranno attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio  domicilio  o  in  modalità  a distanza;

b) saranno incentivate le ferie e i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

c) saranno assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale;

d) saranno incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.

 Le attività degli stabilimenti balneari  saranno  esercitate  a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   avranno preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi.

I protocolli o linee guida delle Regioni riguarderanno in ogni caso:

1) l’accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all’interno dei medesimi;

2) l’accesso dei fornitori esterni;

3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;

5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti;

6) le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  ludiche  e sportive;

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;

8) le modalità di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all’interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso.

Le attività delle  strutture  ricettive  saranno  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni. I protocolli o linee guida delle Regioni riguarderanno in ogni caso:

1)  le  modalità  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  ludiche  e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all’interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all’aperto di pertinenza.

Il DPCM in commento ha altresì disposto che sull’intero territorio nazionale tutte le attività  produttive industriali e commerciali  dovranno  rispettare i contenuti del protocollo condiviso  di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.


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