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COVID-19: nuove misure in materia di mobilità pubblica


È stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 ottobre 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, concernente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

L’art. 1 concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” dispone alla lett. ii) che i Presidenti delle Regioni  dovranno disporre la programmazione del servizio dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea,  sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione dovrà essere modulata comunque  in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Per le medesime finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministero della Salute, potrà disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, areo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

L’art. 7 del presente decreto in commento, concernente “Obblighi dei vettori e degli armatori” dispone che  i vettori e gli armatori sono tenuti a:

  1. Acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato il paese estero da cui si proviene e i motivi dello spostamento nonché i propri recapiti di contatto, di cui all’art. 5 del decreto in commento;
  2. Misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
  3. Vietare l’imbarco a chi presenta sintomi febbrili, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) fosse incompleta;
  4. Adottare le misure organizzative, previste dal Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui agli allegati 14 e 15 del presente decreto in commento, che consentano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
  5. Fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
  6. Dotare della mascherina di protezione individuale, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti.

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