Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

COVID-19: nuove misure in materia di mobilità pubblica


In casi eccezionali ed esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei potranno essere previste specifiche deroghe e temporanee disposizioni del presente articolo in commento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministero della salute.

L’art. 8 concernente “disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera” dispone che i servizi di crociera di bandiera italiana potranno essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto in commento.

I predetti servizi potranno essere fruiti da coloro che non siano stati sottoposti ovvero obbligati al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei 14 gg anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 di cui al presente decreto.

In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 6, comma 6 del decreto in commento, ovvero una delle seguenti misure di prevenzione in alternativa tra loro:

  • Obbligo di presentazione al vettore all’atto di imbarco l’attestazione di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico;
  • Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine.

Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, l’articolo in commento dispone che, prima della partenza della nave, il comandante dovrà presentare all’autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si dovranno evincere:

  1. L’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida sopra menzionate;
  2. I successivi porti di scalo e il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/ partenza;
  3. La nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.

È consentito, infine, alle navi di bandiera estera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 al presente decreto in commento, e che tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso nei porti italiani in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20 al decreto in commento, previa attestazione circa il rispetto a bordo della nave delle linee guida precedentemente menzionate.

Il comandante della nave dovrà presentare all’Autorità marittima, almeno 24 ore prima dell’approdo  della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazione sopra riportate.

Gli scali saranno consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20  e saranno vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non potranno adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

L’art. 9 concernente “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” dispone che le attività di trasporto pubblico terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, saranno espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 del presente decreto in commento, e delle Linee guida per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all’allegato 15 del decreto in commento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministero della salute, potrà integrare o modificare le predette linee guida di cui all’allegato 15 al presente decreto in commento previo accordo con i soggetti firmatati del protocollo condiviso sopra richiamato, di cui all’allegato 14 al presente decreto.

allegato 14 DPCM del 13 ottobre 2020

allegato 15 DPCM del 13 ottobre 2020

allegato 17 DPCM del 13 ottobre 2020

allegato 20 DPCM del 13 ottobre 2020


Richiedi informazioni