Pertanto, al personale amministrativo e/o tecnico non rientrante nel corpo di Polizia Locale, anche se impegnato direttamente per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del COVID-19, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno trovare integrale ed esclusiva copertura nello specifico fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999. Le medesime considerazioni valgono anche per il personale non appartenente al corpo di Polizia Locale che sia nominato, con ordinanza sindacale, quale componente del COC (centro operativo comunale) per l’emergenza epidemiologica in essere.
L’ARAN ritiene possibile, salvo diversa indicazione dei competenti dicasteri, erogare risorse finanziare formalmente assegnate agli enti, con provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali (ovvero quegli eventi che hanno avuto espressamente tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione prevista in materia con lo stanziamento di predeterminate risorse necessarie per fronteggiarle), per remunerare prestazioni di lavoro straordinario rese anche dai titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 18, comma 1, lett. e) del CCNL 21.05.2018;
- L’indennità di servizio esterno, ex art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018, può essere erogata solo al personale di polizia locale che continuativamente sulla base dell’organizzazione di lavoro adottata dall’ente, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni, fuori dagli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma anche di tutte le altre molteplici funzioni di polizia locale. Tale indennità dovrà essere riproporzionata, tenuto conto delle sole ore effettive rese nei servizi esterni in caso di fruizione di specifici permessi ad ore da parte dei dipendenti o per particolari esigenze organizzative dell’ente, laddove la prestazione lavorativa non copra l’intera durata della giornata lavorativa. Infine l’ARAN ha ricordato che tale indennità non può essere erogata ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
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