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ARAN: istituti contrattuali durante l’emergenza da COVID-19


  • Al personale titolare di posizione organizzativa, non appartenente al corpo di polizia locale non trova applicazione l’istituto del compenso aggiuntivo per lavoro straordinario connesso a calamità naturali previsto dall’art. 18, comma 1, lett. e) CCNL FL 21.05.2018, in quanto le risorse che specificatamente  sono destinate dalla legislazione nazionale a seguito dell’emergenza sanitaria in atto al finanziamento dello straordinario sono esclusivamente quelle destinate al personale di polizia locale;
  • Le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 115 del d.l. 18/2020 sono destinate esclusivamente al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia Locale dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane, direttamente impegnati per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del COVID-19 e limitatamente per tutta la durata dell’efficacia dei predetti provvedimenti.
  • Pertanto, al personale  amministrativo e/o tecnico non rientrante nel corpo di Polizia Locale, anche se impegnato  direttamente per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del COVID-19, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno trovare integrale ed esclusiva copertura  nello specifico fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999. Le medesime considerazioni valgono anche per il personale non appartenente al corpo di Polizia Locale che sia nominato, con ordinanza sindacale, quale componente del COC (centro operativo comunale) per l’emergenza epidemiologica in essere.

    L’ARAN ritiene possibile,  salvo diversa indicazione dei competenti dicasteri,  erogare risorse finanziare  formalmente assegnate agli enti, con provvedimenti adottati per far fronte  alle emergenze derivanti da calamità naturali (ovvero quegli eventi che  hanno avuto espressamente  tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione prevista in materia con lo stanziamento di predeterminate risorse necessarie per fronteggiarle), per remunerare prestazioni di lavoro straordinario rese anche dai titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 18, comma 1, lett. e) del CCNL 21.05.2018;

    • L’indennità di servizio esterno, ex art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018, può essere erogata solo al personale di polizia locale che continuativamente sulla base dell’organizzazione di lavoro adottata dall’ente, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni, fuori dagli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma anche di tutte le altre molteplici funzioni di polizia locale.  Tale indennità dovrà essere riproporzionata, tenuto conto delle sole ore effettive rese nei servizi esterni in caso di fruizione di specifici permessi ad ore da parte dei dipendenti o per particolari esigenze organizzative dell’ente, laddove la prestazione lavorativa non copra l’intera durata della giornata lavorativa. Infine l’ARAN ha ricordato che tale indennità non può essere erogata ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.

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    ARAN Orientamento CFL70a

    ARAN Orientamento CFL71b

    ARAN Orientamento CFL73a

    ARAN Orientamento CFL74a

    ARAN Orientamento CFL75a

    ARAN Orientamento CFL76a

    ARAN Orientamento CFL91

    ARAN Orientamento CFL92a

    ARAN Orientamento CFL93a

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