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ARAN: istituti contrattuali durante l’emergenza da COVID-19


L’Aran, con gli orientamenti applicativi CFL70a, CFL71b, CFL73a, CFL74a, CFL75a, CFL76a, CFL93a, CFL92a, CFL94, CFL95, CFL99a, CFL97a, CFL91 del 28 settembre 2020, ha fornito chiarimenti inerenti gli istituti contrattuali applicabili durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire tali chiarimenti in considerazione della peculiarità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 circa i margini di applicabilità degli istituti contrattuali previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale, nel contesto della legislazione speciale legata all’emergenza sanitaria in atto.

Nello specifico, l’ARAN ha precisato che:

  • Anche nella modalità operativa del “lavoro agile” è possibile usufruire di permessi su base oraria, ex art. 31, 32 e 33 bis CCNL FL 21.05.2018, in relazione alla sussistenza di fasce orarie predeterminate  in cui sussiste l’obbligo del lavoratore di rendersi contattabile. Restano applicabili nel caso di specie le disposizioni contrattuali in ordine alle causali, motivazioni e documentazione dei permessi in oggetto. L’Agenzia ha altresì precisato che di norma non sono applicabili gli istituti contrattuali relativi al lavoro straordinario ed ai riposi compensativi nei casi di prestazioni lavorative svolte in modalità agile, così come affermato anche dalla circolare  del Ministero per la P.A. n. 2/2020 a pag. 4 e seguenti, a meno che l’obbligo lavorativo venga assolto nell’ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato e lo svolgimento di prestazioni straordinarie siano svolte in un ambito temporale aggiuntivo anch’esso puntualmente rilevato e controllato con sistemi conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. Infine, l’ARAN ha ricordato che la concreta applicazione dell’istituto della reperibilità, ex art. 24 CCNL FL 21.05.2018, al personale impiegato in regime di lavoro agile costituisce un’attività di carattere gestionale di competenza esclusiva dell’ente quale datore di lavoro;
  • In merito all’indennità condizioni di lavoro, spetta all’ente valutare, tenuto conto di quanto previsto nel contratto integrativo, se il personale chiamato a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro durante lo stato di emergenza o che venga utilizzato, nel medesimo stato di emergenza, in modalità di lavoro agile, possa o meno aver diritto alla predetta indennità, laddove concretamente sussistano i presupposti stabiliti dall’art. 70 bis del CCNL FL 21.05.2018 per la sua erogazione, ovvero l’effettiva sussistenza ed incidenza delle condizioni legittimanti determinate in sede di contrattazione integrativa sulle attività svolte dal dipendente e in base alla caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività;
  • Il rispetto del limite temporale dei 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio per la fruizione del congedo matrimoniale, ex art. 31, comma 2 CCNL FL 21.05.2018, non può essere derogato neanche in caso di impossibilità di fruire il predetto congedo entro tale limite temporale a causa di situazioni collegate allo stato di emergenza derivante dal COVID-19;
  • Il periodo di prova può essere sospeso in relazione allo stato di emergenza sanitario in atto, in quanto ai sensi dell’art. 20, comma 4 del CCNL FL 21.05.2018 lo stesso può essere sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge, fra cui ad avviso dell’ARAN, vi rientrano senza dubbio le disposizioni in materia di assenza dal servizio  contenute nel d.l. 18/2020 e nel d.l. 9/2020 nonché nelle altre fonti di legge previste per lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
  • dopo aver utilizzato le ferie pregresse ed applicati tutti gli altri istituti previsti dalla normativa anti contagio da COVID-19, la valutazione di adibire i dipendenti a mansioni equivalenti a quelle ascrivibili ad una stessa categoria come prevista dal CCNL del comparto, ex art. 3, comma 2 del CCNL 31.03.1999 è una scelta discrezionale di competenza esclusiva dell’ente, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri direttivi ed organizzativi datoriali e che pertanto esula dalla competenza dell’ARAN;
  • le indennità previste per il personale educativo degli asili nido e per il personale insegnante delle scuole materne ed elementari, ex art. 37, comma 3 del CCNL 6.7.1995, sono erogabili soltanto a coloro che svolgono effettivamente, esclusivamente e permanentemente attività educative e di insegnamento nell’ambito del rapporto di lavoro con l’ente. Pertanto tali indennità non possono essere riconosciute ove manchino le condizioni legittimanti previste dalla disciplina contrattuale;
  • Qualora l’ente non abbia già stanziato in passato risorse per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo non potrà applicare la nuova disciplina del welfare integrativo prevista dall’art. 72 del CCNL FL 21.05.2018 per far fronte alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia di COVID-19;

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