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Lombardia, del. n. 123 – Risorse variabili residue


Un  Sindaco ha chiesto un parere in merito a se  le risorse del lavoro straordinario residuate dall’erogazione del fondo dell’anno precedente  e le  risorse residuate dal fondo del lavoro straordinario siano erogabili per alimentare il fondo incentivante dell’anno successivo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 123/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno  ribadito, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla materia (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. n. 7/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 201/2019) che le risorse variabili devono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrare anno per anno, indicate nel CCNL di riferimento.

La presente Sezione ha ricordato altresì che  per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo incentivante, ex art. 67, comma 2, lett. g) CCNL FL 21 maggio 2018, o nella componente variabile, ex art. 67, comma 3, lett. e) del medesimo CCNL, dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo nell’anno di riferimento, solo le voci di parte stabile finiscono come quota vincolata del risultato di amministrazione.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia 123-20


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