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Lazio, del. n. 7 – Mancata costituzione del Fondo: conseguenze


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina contabile cui soggiace la gestione delle risorse dell’Ente destinate al finanziamento della spesa di personale nell’ipotesi di mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’esercizio finanziario di riferimento.

I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 7/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ribadito che la costituzione del Fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio.

Trattandosi di atto unilaterale dell’Amministrazione datoriale, è necessaria l’adozione di una “formale delibera” di costituzione, riconducibile al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta.

Pertanto, la mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, in quanto risorse fisse aventi carattere di certezza, continuità e di stabilità.

Diversamente, le risorse variabili, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazione anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, in quanto devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste.

Quindi, le risorse variabili, in quanto risorse che possono variare di anno in anno e che sono destinate ad alimentare gli oneri correlati ai trattamenti accessori premianti del personale, non possono essere trasportate sull’esercizio successivo nel caso in cui il fondo non è stato regolarmente costituito, anche se le somme sono state regolarmente stanziate in bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 7 – 19


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