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Lazio, del. n. 60 – Incentivi per funzione tecniche


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito all’interpretazione dell’art. 113, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero se fosse possibile riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche anche in caso di procedure di gara aperte ex art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 per importi inferiori a 40.000 euro e se l’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara debbano intendersi o meno al netto dell’IVA.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 60/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno ribadito quanto segue:

– ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

-i presupposti necessari per poter erogare gli incentivi tecnici sono l’espletamento di una pubblica gara e lo svolgimento di una delle attività tassativamente previste dall’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 insuscettibili di interpretazione analogiche;

– le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 non sono incentivabili mediante gli incentivi per funzioni tecniche (si veda anche
Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 28/2018,Corte dei Conti, Sez. Contr. Toscana, del. n. 186/2017);
-relativamente agli appalti di servizi e forniture, il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell’esecuzione e quindi nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000 euro.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lazio del n 60-20


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