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Fondo incentivante: i chiarimenti della RGS dopo il d.m. 17 marzo 2020


Ciò premesso, la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite del 2016 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura:

  • numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018;
  • moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri indicati;

La Ragioneria ha precisato che tale procedura definisce la misura dell’adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell’anno precedente), che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell’anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018.

A titolo esemplificativo, ponendo pari a 100 unità di personale in servizio al 31.12.2018, qualora nell’anno 2021 tale personale aumentasse di 10 unità, il limite sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l’anno successivo, cioè il 2022, il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2021), il limite 2016 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2021). Infine, qualora in un certo anno il personale scendesse a 99 unità, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione.

Va precisato che, attesi i diversi valori pro-capite riferiti al personale dirigente e al personale non dirigente, un eventuale valore negativo di una categoria di personale (es. di una categoria di personale dirigente) non determina una variazione compensativa nei confronti delle restanti categorie di personale.

La Ragioneria, nel Parere in commento, ha richiamato gli enti a:

  • prevedere ex ante la quota di risorse aggiuntive determinate come sopra sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale del fabbisogno di personale;
  • destinare tali risorse aggiuntive, in via prudenziale, in sede di contrattazione integrativa alla sola remunerazione degli istituti di trattamento accessorio del personale neo assunto nel corso dell’anno di riferimento, prevedendo delle clausole flessibili che evitino di ritornare in contrattazione qualora il numero dei dipendenti in servizio cambiasse;
  • prevedere delle verifiche a consuntivo volte a correggere eventuali scostamenti della previsione effettuate ex ante;
  • a seguito delle verifiche operate a consuntivo, a conclusione dell’anno di riferimento, adeguare il limite 2016 in aumento o in diminuzione su basi certe dunque effettuare i necessari adeguamenti compensativi che potranno consentire alla generalità dei dipendenti di beneficiare, nel medesimo anno, delle eventuali risorse che dovessero residuare in considerazione del minore trattamento accessorio tipicamente riconosciuto ai neo assunti rispetto alla media prevista dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019.

In caso di atteggiamento non prudenziale che comporti una maggiore erogazione di risorse sarà comunque possibile effettuare un bilanciamento in particolare a valere sulle risorse non ancora utilizzate a chiusura dell’esercizio di riferimento o qualora non fossero sufficienti le compensazioni sopra individuate sarà possibile recuperare, in autotutela, le risorse erogate in eccesso dopo un anno ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies del d.lgs. 165/2001, laddove ne sussistano i presupposti.

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Ragioneria Generale dello Stato Parere


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