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Fondo incentivante: i chiarimenti della RGS dopo il d.m. 17 marzo 2020


La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di fondo incentivante, alla luce di quanto stabilito dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal d.m. 17 marzo 2020.

La Ragioneria è intervenuta a seguito della richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, in merito alla corretta quantificazione del fondo incentivante e a quale fosse l’anno di riferimento per la determinazione del tetto massimo di spesa, se ancora il 2016 o il 2018.

La RGS ha confermato la linea interpretativa seguita di recente dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione 95/2020, e in particolare che:

  • l’articolo 33, comma 2 del d.l. 34/2019 (e il d.m. 17 marzo 2020 attuativo di tale disposizione), si applica esclusivamente ai Comuni;
  • per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane il 2016, ex art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017;
  • il fondo annualmente dal 2020 potrà essere incrementato, in caso di incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31/12/2018. Al contrario, in caso di riduzione del personale in servizio rispetto al 31/12/20218, il fondo dovrà essere diminuito, fatto salvo il limite “minimo garantito” del fondo 2016, sotto il quale non potrà essere determinato.

La Ragioneria ha inoltre chiarito le modalità di calcolo per la quantificazione dell’incremento a seguito di maggiore personale in servizio.

Anche su tale aspetto, la RGS ha confermato la linea interpretativa seguita dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, con citata deliberazione 95/2020, precisando che la misura dell’incremento  è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

  1. il fondo 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti e come indicato nella Tabella 15 del Conto Annuale 2018, al netto delle risorse di natura variabile escluse dal tetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche, etc.);
  2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo (compreso quindi il personale a tempo determinato, con rapporto di lavoro part-time, etc.);

Tale quantificazione deve essere effettuata un’unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura).

Il fondo andrà adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale in eccesso rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, distintamente in relazione a ciascuna categoria di personale. Ai fini dell’individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, la Ragioneria ha precisato che deve essere considerata l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa.

In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno).

Con riferimento all’articolo 33 del d.l. 34/2019, l’adeguamento del limite andrà operato per il personale:

  • dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, disciplinato dal Ccnl. 3 agosto 2010;
  • non dirigente e titolare di P.O.;

La Ragioneria ha inoltre rilevato che “l’incremento del d.l. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Pertanto, ai fini dell’adeguamento deve essere considerato in aumento o in diminuzione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”.


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