Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Autonomie, del. n. 10 – Divieto di assunzione e scavalco condiviso


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 10/2020, pubblicata sul sito il 24 settembre, hanno chiarito che il divieto di assumere  nuovo personale disposto dall’art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, anche nel caso  in cui comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore.

La questione di massima era stata sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Sicilia, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, e ss.mm.ii.

I magistrati contabili, richiamando la normativa vigente in materia e quanto espresso dalla stessa Sezione nella deliberazione 23/2016 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza 272/2015, hanno ribadito che il mancato rispetto dei termini indicati dalla legge per l’approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti e bilanci consolidati blocca temporaneamente la possibilità per l’ente di effettuare nuove assunzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1 – quinquies del d.l. 113/2016.

Poiché la predetta disposizione ha una funzione sanzionatoria interdittiva, ad avviso dei magistrati contabili, è da escludersi un’interpretazione analogica ed estensiva, dunque il divieto di effettuare nuove assunzioni a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in quanto si tratta di norma a carattere eccezionale che comprime temporaneamente l’autonomia organizzativa dell’ente territoriale inadempiente nei casi espressamente indicati dalla norma stessa.

Infine la magistratura contabile ha precisato che nell’istituto dello scavalco, ovvero di utilizzo parziale  di un lavoratore che presta il proprio lavoro in favore di altro ente mantenendo in essere dunque il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, anche laddove  venga ripartita nell’apposita convenzione il carico finanziario della spesa complessiva in essere per il dipendente ponendo a carico una quota parte in capo all’utilizzatore, non vi sono elementi assimilabili rispetto a quelli previsti dal divieto introdotto dall’art. 9, comma 1 – quinquies del d.l. 113/2016.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, il ricorso all’istituto dello scavalco condiviso non configurerebbe  una elusione al divieto di assunzioni imposto dall’art. 9, comma 1 – quinquies del d.l. 113/2016.

Leggi la deliberazione

Autonomie del n 10-20

 


Richiedi informazioni