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Autonomie, del. n. 23 – Utilizzo dipendente di altra p.a.: non è lavoro flessibile


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 23/2016, pubblicata sul sito il 22 giugno, hanno chiarito che l’utilizzo di un dipendente di un altro ente locale per esigenze temporanee non costituisce lavoro flessibile e pertanto non rientra nei limiti di spesa disciplinati dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

In caso di utilizzo ex articolo 1 comma 557 della legge 311/2004 di un dipendente di un ente da parte di un’altra amministrazione nei limiti delle 48 ore settimanali non viene alterata la titolarità del rapporto di impiego (che rimane in capo all’Amministrazione di provenienza del dipendente), ma soltanto l’oggetto del rapporto (atteso che il dipendente viene inserito, sotto il profilo organizzativo e funzionale, anche all’interno dell’Amministrazione di destinazione).

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale per il Piemonte con deliberazione n. 33/2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la ratio dell’articolo 9, comma 28, è quella di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché ricondurre il lavoro flessibile nell’alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell’Ente.

Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all’articolo 9 del d.l. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l’allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti (tra cui anche l’istituto del comando) secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.

A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 23-16


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