Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 88 – Ripiano perdite aziende speciali


 

Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito a se gli enti controllanti un’azienda speciale siano tenuti all’accantonamento previsto dall’art. 1, commi 551 e seguenti della legge 147/2013 e se sia possibile procedere al ripiano delle perdite di gestione di una tale azienda ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000, anche laddove tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 88/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 settembre, hanno precisato che:

  • L’accantonamento nell’anno successivo in un apposito fondo vincolato di risorse per un importo pari al risultato negativo, non immediatamente ripianato dell’azienda speciale (ex art. 1, comma 551 e seguenti della legge 147/2013) è da considerarsi, oltre che prudente da un punto di vista finanziario, anche cogente. Pertanto, non può essere demandato alla discrezionalità dell’ente;
  • Ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000, la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali può essere effettuata solo nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, pertanto spetterà all’ente verificare preliminarmente se lo statuto o le convenzioni o l’atto costitutivo prevedano o meno la possibilità di ripianare le perdite dell’azienda speciali e se ciò sia possibile solo per disavanzo imputabile a fatti di gestione (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 34/2020; Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. 162/2018)
  • Il mancato ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte degli enti soci non esime gli stessi dall’obbligo di ripianare i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del n. 88-20


Richiedi informazioni