Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, del. n. 162 – Riconoscimento del disavanzo di liquidazione di un’azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, quale debito fuori bilancio, il disavanzo finale di liquidazione di un’azienda speciale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 162/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2019, hanno chiarito che l’articolo 194, lett. b), del Tuel consente un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo del solo “disavanzo di gestione”, arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché:

  • sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii)
  • il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Il disavanzo da liquidazione non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), del Tuel.

Il disavanzo da liquidazione è il debito complessivo che residua al termine della ricognizione dei mezzi (e/o dei pagamenti già effettuati) per far fronte, secondo criteri concorsuali, alla debitoria dell’ente che ha optato per la terminazione dell’attività aziendale.

Il riconoscimento di un debito siffatto da parte dell’ente dominus costituirebbe una rinuncia difficilmente motivabile al vantaggio dell’autonomia patrimoniale che proprio con l’azienda speciale si è inteso perseguire.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 162 -18


Richiedi informazioni