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Abruzzo, del. n. 152 – Incarichi retribuiti


Il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto un parere in merito a se la remunerazione per l’incarico di componente di commissione di concorso pubblico possa essere erogata al dirigente in maniera diretta, senza necessariamente confluire nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 152/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno ribadito, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 440/2019, che è esclusa l’applicazione del principio di onnicomprensività  per il personale dirigente destinatario degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale nelle p.a., ex art. 18, comma 13 e art. 3,comma 14  della legge 56/2019.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, è esclusa l’applicazione del principio di onnicomprensività ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001, al dirigente incaricato di essere componente di una commissione esaminatrice di concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Abruzzo del n. 152-20


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