Viene aggiunta la lettera i) bis all’art. 12 del d.l. 76/2020 nel capo IV-bis, dopo l’articolo 21-nonies è stato aggiunto l’art. 21 decies, in materia di “riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”, il quale dispone che in caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente potrà richiedereall’amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprimerà provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmetterà l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozione dell’atto stesso, l’amministrazione riemetterà, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario,degli articoli 14-quater (in materia di decisione della conferenza di servizi) e 14-quinquies (in materia di rimedi per le amministrazioni dissenzienti) della presente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA.
L’art. 13 in materia di “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” ha disposto che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge.