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Decreto “Semplificazione”: le novità sul procedimento amministrativo


Viene aggiunta la lettera i) bis all’art. 12 del d.l. 76/2020 nel capo IV-bis, dopo l’articolo 21-nonies è stato aggiunto l’art. 21 decies, in materia di “riemissione  di  provvedimenti  annullati  dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”, il quale dispone che  in caso di annullamento di un provvedimento finale in  virtù  di  una  sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione di   impatto    ambientale,    il    proponente    potrà   richiedereall’amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai  sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l’attivazione  di  un procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l’amministrazione  o l’ente  che  abbia  adottato  l’atto  ritenuto  viziato  si   esprimerà provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla ricezione dell’istanza del proponente,  l’amministrazione  procedente trasmetterà l’istanza all’amministrazione o  all’ente  che  ha  emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto l’atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per l’adozione dell’atto  stesso,  l’amministrazione  riemetterà,  entro  i successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,degli articoli  14-quater (in materia di decisione della conferenza di servizi) e  14-quinquies  (in materia di rimedi per le amministrazioni dissenzienti) della  presente  legge  e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA.

L’art. 13 in materia di  “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” ha disposto che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge.


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