È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, concernente “ misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 15 settembre 2020. L’art. 12 che ha apportato le seguenti modifiche alla legge n. 241/1990 viene così riscritto:
0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”
- all’all’articolo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”;
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), in materia di conferenza semplificata, 17-bis, commi 1 e 3 in materia di valutazioni tecniche, 20, comma 1 in materia di silenzio assenso, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7 in materia di conferenza simultanea, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis primo periodo in materia di SCIA, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto in materia di annullamento d’ufficio dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.