Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto “Semplificazione”: le novità sul procedimento amministrativo


È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, la Legge  11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, concernente “ misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 15 settembre 2020. L’art. 12  che ha apportato le seguenti modifiche alla legge n. 241/1990 viene così riscritto:

0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis.  I  rapporti   tra   il   cittadino   e   la   pubblica amministrazione sono improntati ai principi  della  collaborazione  e della buona fede”

  1. all’all’articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), in materia di conferenza semplificata,  17-bis, commi 1 e 3 in materia di valutazioni tecniche, 20, comma 1 in materia di silenzio assenso, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7 in materia di conferenza simultanea, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis primo periodo in materia di SCIA, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto in materia di annullamento d’ufficio dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.


Richiedi informazioni