E’ stato pubblicato in G.U. il cd. “decreto agosto” d.l. n. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
In materia di scuola, l’art. 32, concernente “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021” ha disposto quanto segue:
– Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene incrementato di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità sotto riportate, delle quali costituisce limite di spesa;
– Quota parte dell’incremento di cui sopra, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipuleranno accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107;