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Decreto Agosto: le novità in materia di scuola


– Quota parte dell’incremento sopra citato,  pari  a  368 milioni di euro nell’anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell’anno 2021, è destinata:

a) al potenziamento delle misure  previste  all’articolo  231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consentendo  la  sostituzione  del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l’istituzione scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studioidoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di cui di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, per l’attivazione dei contratti temporanei a  tempo  determinato  del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi  del  comma 5 del presente articolo in commento, all’autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell’istruzione  impegnato nelle  operazioni  di  avvio   dell’anno   scolastico   2020/2021   e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta  formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19 aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei limiti predefiniti.

Al  fine  di  consentire  l’avvio  e  lo  svolgimento  dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui  all’articolo  231-bis del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34 e  del  presente articolo in commento, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  lemodalità di lavoro agile di cui all’articolo 263  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato  decreto-legge si determineranno le modalità e la misura del riparto delle risorse  di cui sopra tra le finalità  precedentemente indicate.  Infine, il termine del 30 settembre 2020 di cui  all’articolo  1,  comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  è prorogato al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.


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