– Quota parte dell’incremento sopra citato, pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studioidoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5 del presente articolo in commento, all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e del presente articolo in commento, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano lemodalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato decreto-legge si determineranno le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui sopra tra le finalità precedentemente indicate. Infine, il termine del 30 settembre 2020 di cui all’articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.