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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 36-37


-L’art. 37, concernente,   disposizioni  per  favorire  l’utilizzo   della   posta   elettronica  certificata   nei   rapporti   tra   Amministrazione,   imprese   e  professionisti , ha disposto che al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di  cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante Codice dell’amministrazione  digitale,  e  favorire  il  percorso  di semplificazione  e   di   maggiore   certezza   delle   comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e  pubbliche  amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e  fermo  quanto  previsto  nel CAD.

L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente  all’erogazione della sanzione,  assegnerà  d’ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio digitale, acquisito  tramite  gara  nazionale  bandita  dalla  Consip S.p.A. in conformità alle  linee  guida  adottate  dall’Agenzia  per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa  vigente.

I  costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale  saranno  a  valere  sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu’ del presente  comma,  fino alla loro concorrenza.

Il Conservatore dell’ufficio del  registro  delle  imprese  che  rileverà, anche a seguito di  segnalazione,  un  domicilio  digitale  inattivo, chiederà alla  società  di  provvedere  all’indicazione  di  un  nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.

Decorsi  trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della stessa società, procederà con  propria  determina  alla  cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura  di  cui  al  comma  6-bis.

Contro  il  provvedimento  del Conservatore sarà ammesso  reclamo  al  giudice  del  registro  di  cui all’articolo 2189 del codice civile.

Il professionista  che  non  comunicherà  il  proprio  domicilio   digitale all’albo o elenco sarà obbligatoriamente  soggetto  a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine  di  appartenenza  comminerà  la  sanzione  della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello stesso  domicilio.

L’omessa  pubblicazione   dell’elenco   o il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle pubbliche amministrazioni i dati ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di  comunicare  all’indice  di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82 l’elenco dei domicili digitali  ed  il  loro  aggiornamento  6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  19 marzo   2013,   costituiranno   motivo   di   scioglimento    e    di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

L’ufficio  del  registro delle imprese che riceverà  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di un’impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio digitale,  in  luogo   dell’irrogazione   della   sanzione   prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda  in  attesa che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.

Le  imprese individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non hanno  già  indicato,  all’ufficio  del   registro   delle   imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro il 1° ottobre 2020.

Fatto salvo quanto  sopra previsto  relativamente all’ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle imprese o all’albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui domicilio digitale è  stato  cancellato  dall’ufficio  del  registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione  prevista  dall’articolo 2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese  che rileverà, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale inattivo, chiederà all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.

Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello  stesso  imprenditore,  procederà  con  propria  determina   alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle  imprese.

Contro  il provvedimento del Conservatore sarà  ammesso  reclamo  al  giudice  del registro di cui all’articolo 2189 del codice  civile.

L’ufficio  del registro  delle   imprese,   contestualmente   all’erogazione   della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e  diverso  domicilio  digitale, acquisito tramite gara  nazionale  bandita  dalla  Consip  S.P.A.  in conformità alle  linee  guida  adottate  dall’Agenzia  per  l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.

I  costi  sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale  saranno  a  valere  sui  ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla  loro concorrenza.

L’iscrizione del domicilio digitale nel  registro  delle imprese  e  le  sue  successive  eventuali  variazioni  saranno   esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Leggi il Decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37


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