-L’art. 37, concernente, disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti , ha disposto che al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD.
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale saranno a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu’ del presente comma, fino alla loro concorrenza.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileverà, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procederà con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.
Contro il provvedimento del Conservatore sarà ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.
Il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale all’albo o elenco sarà obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza comminerà la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiranno motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
L’ufficio del registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.
Fatto salvo quanto sopra previsto relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileverà, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiederà all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procederà con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore sarà ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale saranno a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni saranno esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Leggi il Decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37