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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 36-37


Il decreto, al titolo III, Capo VI intitolato “Misure per l’innovazione”, ha stabilito che:

-L’art. 36, concernente le misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione ,ha disposto quanto segue.

Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le imprese, le Università, gli  enti  di  ricerca  e  le  società  con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up  universitari  di  cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  che intendono   sperimentare   iniziative    attinenti    all’innovazione tecnologica  e  alla  digitalizzazione,   possono   presentare   alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per la trasformazione  digitale  i  relativi  progetti,  con  contestuale domanda di temporanea deroga  alle  norme  dello  Stato,  diverse  da quelle di cui al comma 3 del presente articolo in commento, che impediscono la  sperimentazione.

Nella domanda dovrà essere indicato il titolare della  richiesta  e  il  responsabile della sperimentazione, saranno specificate le caratteristiche, i profili di  innovazione,  la  durata,  le  finalità  del  progetto  e  della sperimentazione,  nonché  i  risultati  e  i  benefici  attesi,   le modalità  con  le  quali  il   richiedente   intende   svolgere   il monitoraggio delle attività e valutarne  gli  impatti,  nonché  gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e  le  prescrizioni  che  si propongono per la loro mitigazione.

Le  domande  verranno  contestualmente  indirizzate   anche   al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.

Non  si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Ministero dello sviluppo  economico  potrà  richiedere  chiarimenti  o integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla

scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.

La   mancata trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del richiedente, nel termine indicato, comporterà il rigetto della domanda.

Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comporteranno  positivi impatti sulla qualità dell’ambiente o della vita  e  che  presentano concrete probabilità di  successo,  la  competente  struttura  della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d’intesa  con  il  Ministero dello sviluppo economico, autorizzerà la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le  prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative all’accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.

L’autorizzazione sostituirà ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di altre amministrazioni statali.

Ove l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche  a  pareri,  intese,  concerti, nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procederà, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Con l’autorizzazione di cui sopra non potrà essere  disposta in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute, dell’ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di ndisposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159,  nè  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili derivanti  dall’appartenenza  all’Unione  europea   o   da   obblighi internazionali.

La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il  Ministero dello sviluppo economico, vigilerà sulla sperimentazione autorizzata  e verificherà  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualità dell’ambiente e della vita.

In caso di violazione delle  prescrizioni imposte, diffiderà l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione, assegnando all’uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a quindici giorni.

In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la trasformazione digitale dispone,  d’intesa  con  il  Ministero  dello sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.

Al  termine  della   sperimentazione,   l’impresa   richiedente trasmetterà alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustrerà  i risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonché   i benefici  economici  e  sociali  conseguiti.

La   struttura   della Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesterà  se l’iniziativa  promossa  dall’impresa  richiedente  si   è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunità di modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione.

Entro novanta giorni dalla data  dell’attestazione  , il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per materia,   promuoverà   le   iniziative   normative   e   regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio  dell’attività oggetto di sperimentazione.

L’impresa richiedente sarà in via esclusiva responsabile dei danni cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della sperimentazione.

Il rilascio dell’autorizzazione non escluderà da  responsabilità l’impresa richiedente.

Dall’attuazione del presente articolo non dovranno derivare  nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.

La  competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente;


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