Il decreto, al titolo III, Capo VI intitolato “Misure per l’innovazione”, ha stabilito che:
-L’art. 36, concernente le misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione ,ha disposto quanto segue.
Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3 del presente articolo in commento, che impediscono la sperimentazione.
Nella domanda dovrà essere indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, saranno specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
Le domande verranno contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego.
Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministero dello sviluppo economico potrà richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza del termine assegnato per la risposta.
La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporterà il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comporteranno positivi impatti sulla qualità dell’ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizzerà la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all’accoglimento della domanda, al richiedente.
L’autorizzazione sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali.
Ove l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procederà, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
Con l’autorizzazione di cui sopra non potrà essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di ndisposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nè possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali.
La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigilerà sulla sperimentazione autorizzata e verificherà il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita.
In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffiderà l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all’uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni.
In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.
Al termine della sperimentazione, l’impresa richiedente trasmetterà alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustrerà i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti.
La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesterà se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione.
Entro novanta giorni dalla data dell’attestazione , il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuoverà le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione.
L’impresa richiedente sarà in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione.
Il rilascio dell’autorizzazione non escluderà da responsabilità l’impresa richiedente.
Dall’attuazione del presente articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;