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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 33-35


-L’art. 35, concernente il Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali  del Paese, ha disposto quanto segue.

All’articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 è stato così riscritto:

Al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  garantendo,  al  contempo,  la  qualità,   la sicurezza,   la    scalabilità,    l’efficienza    energetica,    la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad  alta  affidabilità  localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni  (CED)  definiti  al comma  2,  destinata  a  tutte  le  pubbliche   amministrazioni.   Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell’articolo 1,  comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed  economicità  dell’azione  amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi  sistemi  informatici,  privi  dei  requisiti  fissati   dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso  altra infrastruttura propria già esistente e  in  possesso  dei  requisiti fissati  dallo  stesso  regolamento   di   cui   al   comma   4.   Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono  migrare  i  propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di  quanto  previsto  dal regolamento di cui al comma 4.”;

  1. b) sono stati inseriti i comma 1 bis e 1 ter, i quali dispongono che:

–   1 bis “Le  amministrazioni  locali   individuate   ai   sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  nel rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per  l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi  dei requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al  comma   4,   verso l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura  già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso  regolamento. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento”;

–  1-ter. “L’Agenzia per l’Italia  digitale  (AgID),  effettua  con cadenza triennale, anche con il supporto dell’Istituto  Nazionale  di Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per  l’elaborazione   delle

informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al  comma  2 e,  d’intesa  con  la  competente  struttura  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal  decreto-legge  21  settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano triennale  per  l’informatica  nella pubblica   amministrazione   la   strategia   di    sviluppo    delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo  2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la  pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.  Per  la parte  relativa  alla  strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture digitali e della  strategia  di  adozione  del  modello  cloud  delle amministrazioni locali è sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.“;

All’attuazione della presente  disposizione  le  amministrazioni pubbliche  provvederanno  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Leggi il decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37


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