Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 33-35


Il decreto, al titolo III, Capo III intitolato “Stategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali”,  ha stabilito che:

-L’art. 33, concernente  la disponibilità  e  interoperabilità  dei   dati   delle   pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi , ha disposto quanto segue:

Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  saranno apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il comma 3 ter, che  dispone quanto segue:

“In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.

L’inadempimento  dell’obbligo  di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce

mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti, oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell’ambito  delle medesime strutture.”;

  1. b) è inserito il comma 50 ter , che recita così:

Al fine di  promuovere  la  valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  pubbliche amministrazioni, nei contratti  e  nei  capitolati  con  i  quali  le pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di  servizi  in concessione è  previsto  l’obbligo  del  concessionario  di  rendere disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati  acquisiti  e generati nella fornitura del servizio agli utenti  e  relativi  anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,  come  dati di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il  Garante  per la protezione dei dati personali.”.

-L’art. 34, concernente  la semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, ha disposto in merito al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del  patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e  la semplificazione degli  oneri  per  cittadini  e  imprese,  l’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato sostituito dal seguente:

Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo  sviluppo  ela realizzazione di una Piattaforma Digitale  Nazionale  Dati  (PDND)finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l’utilizzo  del  patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali,  dai  soggetti  di cui all’articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati  tra  i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e  delle  imprese,  in conformità alla disciplina vigente e agli  accordi  quadro  previsti dall’articolo 50”.

La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  sarà  gestita   dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   sarà   costituita   da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui sopra, mediante  l’accreditamento,  l’identificazione  e  la gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad operare sulla stessa,  nonché  la  raccolta  e  conservazione  delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avverrà attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).

Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformità  alle  Linee guida AgID in materia interoperabilità, saranno raccolte nel  “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.

I soggetti di sopra saranno tenuti ad  accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.

In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicurerà prioritariamente  l’interoperabilità  con  il  sistema   informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui  all’articolo 62 e con le banche dati dell’Agenzie delle  entrate  individuate  dal Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, adotterà linee  guida  con  cui  definirà  gli  standard tecnologici  e  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilità,   di disponibilità  e  di  interoperabilità  per   la   gestione   della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione  del catalogo API.

Nella Piattaforma Nazionale Digitale  Dati  non  confluiranno  i dati attinenti a ordine e  sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

L’inadempimento   dell’obbligo   di   rendere   disponibili   e accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e anonimizzati costituirà  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma  Digitale  Nazionale Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilità  ai  sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti  accreditati  che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento;


Richiedi informazioni