Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 31-32


-L’art. 32, convernente il codice di condotta tecnologica, ha disposto quanto segue.

Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e  dell’offerta  dei  servizi  in  rete  delle  pubbliche amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   al   decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l’articolo 13, è inserito l’art. 13 bis, che reciterà quanto segue:

“Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico  delle  varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  lettera  a),  nell’ambito  delle  risorse  disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri  sistemi  informatici  e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda  digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della  Presidenza  del Consiglio dei ministri competente  per  la  trasformazione  digitale, sentita l’AgID e il  nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  di  cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n. 65  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata   di   cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione”.

Il codice di condotta tecnologica  disciplinerà  le  modalità  di progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto  della disciplina  in  materia   di   perimetro   nazionale   di   sicurezza cibernetica.

I soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  che avvieranno progetti di sviluppo  dei  servizi  digitali  saranno  tenuti  a rispettare il codice di condotta tecnologica  e,  potranno  avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di  comprovata  esperienza  e  qualificazione   professionale   nello sviluppo e nella gestione di  processi  complessi  di  trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel  limite  delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo  scopo.

Il  codice  di  condotta  tecnologica  indicherà anche  le   principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli  esperti svolgono in collaborazione con il  responsabile  per  la  transizione digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo  di  durata  dell’incarico,  i  requisiti  di  esperienza   e qualificazione professionale e il trattamento  economico  massimo  da riconoscere agli esperti.

Nella realizzazione e lo sviluppo dei  sistemi  informativi,  sarà sempre  assicurata  l’integrazione  con  le  piattaforme   abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché  la  possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni  necessarie allo svolgimento della prestazione  lavorativa  in  modalità  agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza  informatica,  in  linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonché  promuovendo   la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro  dei  suddetti  sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee  guida, e disciplinando anche la tipologia di attività  che  possono  essere svolte.

L’AgID verificherà il rispetto del codice di  condotta  tecnologica da parte dei soggetti interessati  e  potrà diffidare  i  soggetti  a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.

La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi  digitali  e sistemi informatici in violazione del codice di condotta  tecnologica costituiranno mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di un rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore  al  30 per  cento,  della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  dirigenti competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o   incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

A seguire i commenti agli articoli successivi

Leggi il decreto
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – artt. 24-37


Richiedi informazioni