Il decreto, al titolo III, Capo II intitolato “ Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa” ha stabilito che:
-L’art. 31, concernente la semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attività di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ha disposto quanto segue.
Al fine di semplificare e favorire l’offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l’uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell’azione di attuazione della strategia digitale, saranno apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 12:
1) il comma 3-bis è stato così ampliato:
“In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni.”;
2) è stato aggiunto il comma 3-ter., che reciterà così:
“Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte”.
È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell’area delle funzioni centrali.
La Direzione Centrale assicurerà la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell’interno e delle Prefetture-UTG.
La dotazione organica del Ministero dell’interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, sarà incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale
dell’area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario.
Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvederà alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle
amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker.
In tale ambito, per l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvarrà di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Dall’attuazione del presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;