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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 31-32


Il decreto, al titolo III, Capo II intitolato “ Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa” ha stabilito che:

-L’art. 31, concernente la  semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche amministrazioni e dell’attività di  coordinamento  nell’attuazione della strategia digitale e in materia  di  perimetro  di  sicurezza nazionale cibernetica ha disposto quanto segue.

Al fine di semplificare e favorire l’offerta dei servizi in rete della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l’uso  delle tecnologie  digitali,  nonché  il   coordinamento   dell’azione   di attuazione della strategia digitale, saranno apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 12:

1) il comma  3-bis è stato così ampliato:

In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione delle  proprie  reti,  nonché  promuovendo  la  consapevolezza   dei lavoratori sull’uso  sicuro  dei  dispositivi,  anche  attraverso  la diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,  tra  l’altro l’uso di webcam e microfoni.”;

2) è stato aggiunto il comma 3-ter., che reciterà così:

Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalità  di esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano  e sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso  sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli  erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando  anche  la  tipologia  di attività che possono essere svolte”.

È istituita presso il Ministero dell’interno,  nell’ambito  del Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell’Amministrazione civile e per le  risorse  strumentali  e  finanziarie,  la  Direzione Centrale  per   l’innovazione   tecnologica   per   l’amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale  dell’area delle  funzioni  centrali.

La   Direzione   Centrale   assicurerà   la funzionalità  delle  attività  di  innovazione  tecnologica  e   di digitalizzazione,  nonché  dei  sistemi  informativi  del  Ministero dell’interno e delle Prefetture-UTG.

La dotazione organica del Ministero dell’interno,  sulla  scorta di quanto previsto dal comma  3, sarà incrementata  di  un  posto  di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale

dell’area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di assicurare   l’invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di livello non generale  della  medesima  area,  equivalente  sul  piano finanziario.

Alle modifiche della dotazione organica di cui al  primo periodo  si  provvede  con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale  la  società  di  cui  all’articolo  83,  comma   15,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei progetti  e  delle attività da essa gestiti, provvederà alla definizione e allo  sviluppo di servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore  delle

amministrazioni committenti, in qualità di  innovation  procurement broker.

In tale ambito, per l’acquisizione dei  beni  e  dei  servizi funzionali  alla  realizzazione  di  progetti   ad   alto   contenuto innovativo, la medesima società non si avvarrà di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all’ultimo  periodo dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Dall’attuazione del  presente  articolo  non  deriveranno  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;


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